PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposite norme per garantire l'esecuzione di indagini diagnostiche neonatali generalizzate in tutti i reparti di maternità delle strutture sanitarie del territorio nazionale, interventi diagnostici precoci, abilitativo-riabilitativi e il rispetto dei dispositivi per l'integrazione scolastica di tutti i bambini nati o divenuti sordi, affinché possano acquisire la lingua parlata precocemente ed evitare un divario con i coetanei normoudenti, raggiungendo autonomia nella comunicazione, per una piena integrazione sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
      2. Le regioni, nell'emanazione delle norme di cui al comma 1, provvedono in particolare:

          a) ove non già esistenti, a predisporre adeguati servizi per la consulenza genetica, quale prevenzione alla sordità dovuta a diverse forme genetiche;

          b) ad attivare presso tutti i punti nascita delle strutture sanitarie pubbliche e private l'esecuzione di indagini diagnostiche neonatali generalizzate prima della dimissione della puerpera e del neonato;

          c) ad assicurare che tutti i nuovi nati non sottoposti a indagini diagnostiche neonatali generalizzate siano inviati presso reparti di audiologia o specialistici per gli accertamenti audiologici;

          d) a fornire ai genitori di bambini sordi un'informazione immediata sulle problematiche che la sordità comporta e su come superarle mediante protocolli abilitativo-riabilitativi adeguati, attuando interventi precoci per l'apprendimento della lingua verbale, nonché orientandoli

 

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verso i centri specializzati dei servizi delle aziende sanitarie locali o verso centri privati accreditati sul territorio, facilmente accessibili ai soggetti interessati e dei quali le regioni garantiscono il finanziamento;

          e) a garantire l'erogazione delle protesi più adeguate o dell'impianto cocleare in stretto collegamento con gli operatori della riabilitazione e in coerenza con il progetto abilitativo-riabilitativo, secondo le necessità del singolo utente;

          f) a garantire, attraverso il nomenclatore tariffario, l'erogazione delle protesi di nuova generazione e ausili tecnologici adeguati.

Art. 2.

      1. Alle persone sorde che non hanno acquisito la lingua parlata ma che si avvalgono del linguaggio dei segni o della lingua orale e gestuale, quale retaggio comunicativo protratto nel tempo e utilizzato abitualmente, deve essere comunque garantito il diritto di utilizzo di tali modalità comunicative.

Art. 3.

      1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei minori e degli adulti sordi ai sensi della legislazione vigente e per garantire il loro diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono il registro dei mediatori della comunicazione, al quale sono iscritti, in sede di prima istituzione dello stesso registro, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli interpreti della lingua dei segni, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. I requisiti per l'iscrizione al registro sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Gli oneri per le iscrizioni al registro sono posti a carico degli iscritti.
      2. Le regioni possono istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione, che prevedono lo

 

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svolgimento di un tirocinio presso strutture che trattano dei problemi della sordità. Le regioni stabiliscono il numero di soggetti che possono avere accesso ai corsi di formazione professionale, sulla base delle esigenze dei rispettivi territori.

Art. 4.

      1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e della solidarietà sociale, sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità d'istituzione e di tenuta dei registri regionali dei mediatori della comunicazione di cui all'articolo 3, nonché i requisiti per l'iscrizione ai medesimi registri.
      2. I Ministri di cui al comma 1 promuovono le opportune intese con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative, sentito il parere delle federazioni e delle organizzazioni nazionali dei disabili, al fine di redigere il codice deontologico dei mediatori della comunicazione.

Art. 5.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni statali e regionali competenti all'esercizio delle relative funzioni.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.